PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge reca norme finalizzate al potenziamento della lotta contro la violenza sessuale, nonché misure volte alla specializzazione delle Forze dell'ordine e della magistratura per il perseguimento dei reati inerenti le violenze e gli abusi sessuali, al coordinamento delle funzioni e delle azioni previste dalla legislazione vigente in materia, nonché disposizioni volte al rafforzamento della tutela delle vittime dei reati di violenza sessuale, inclusi quelli di molestie assillanti disciplinati dall'articolo 609-ter.1 del codice penale, introdotto dall'articolo 7 della presente legge.

Art. 2.
(Istituzione di pool sui reati di violenza sessuale, presso le procure della Repubblica, istituzione di sportelli di sostegno al cittadino presso le questure e potenziamento delle unità specializzate di polizia giudiziaria).

      1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e allo scopo di consentire lo svolgimento coordinato delle funzioni previste dalla legislazione vigente in materia di violenza sessuale sono istituite, presso le procure della Repubblica, strutture specializzate sui reati inerenti la sfera della violenza sessuale, denominate «pool».
      2. Al fine di potenziare le unità specializzate di polizia giudiziaria costituite presso le squadre mobili di ogni questura e di favorire il coordinamento con le attività dei pool di cui al comma 1, sono previsti corsi di formazione professionale e di aggiornamento in materia di abusi, maltrattamenti e violenze sessuali.

 

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      3. Presso ogni questura è istituito uno sportello al fine di dare sostegno e assistenza ai cittadini, in relazione ai fenomeni di abusi, ai maltrattamenti e ai reati inerenti le violenze sessuali. A tale scopo, ogni sportello deve prevedere nella propria dotazione organica almeno uno psicologo e un assistente sociale.

Art. 3.
(Istituzione dell'Osservatorio per il coordinamento delle azioni di lotta alla violenza sessuale).

      1. Per il coordinamento delle attività di prevenzione e contrasto dei reati inerenti le violenze sessuali e per il monitoraggio del fenomeno sul territorio nazionale è istituito presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio per il coordinamento delle azioni di lotta alla violenza sessuale, di seguito denominato «Osservatorio». La nomina dei componenti dell'Osservatorio è disposta con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale.
      2. Il decreto di cui al comma 1, recante, altresì, disposizioni sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Osservatorio, è emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e previa intesa acquisita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, i compensi spettanti ai componenti dell'Osservatorio.
      4. L'Osservatorio è composto da:

          a) un rappresentante della Polizia di Stato, proposto dal Capo della Polizia;

          b) un rappresentante dell'Arma dei carabinieri, proposto dal Comandante generale dell'Arma;

 

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          c) un rappresentante del Corpo della guardia di finanza, proposto dal Comandante generale del Corpo;

          d) un rappresentante del Ministero dell'interno e un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale, indicati, rispettivamente, dal Ministro dell'interno e dal Ministro della solidarietà sociale;

          e) tre membri delle regioni proposti dalla Conferenza unificata, rappresentanti rispettivamente le aree del nord, del centro e del sud del territorio nazionale;

          f) due rappresentanti delle associazioni dei centri antiviolenza, designati dal Coordinamento nazionale dei centri antiviolenza.

      5. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:

          a) raccoglie, con cadenza mensile, dati sugli atti di violenza sessuale perpetrati nel territorio nazionale e li elabora al fine di predisporre una carta delle maggiori aree a rischio. Tale elaborazione è finalizzata al potenziamento degli interventi da parte delle Forze dell'ordine;

          b) redige annualmente, entro il 31 dicembre, sulla base dei dati forniti dalla Polizia dello Stato, dall'Arma dei carabinieri, dal Corpo della guardia di finanza e dai pool sui reati di violenza sessuale di cui all'articolo 2, una relazione al Parlamento in cui delinea il quadro evolutivo delle fenomenologie criminali attinenti ai reati di violenza sessuale, presenta l'elenco delle aree del territorio nazionale ritenute più a rischio e propone nuovi strumenti di tutela delle vittime di reati a sfondo sessuale;

          c) individua, sulla base degli elaborati e delle informazioni di cui alle lettere a) e b), gli interventi prioritari di prevenzione e di lotta ai reati di violenza sessuale;

          d) individua nuove modalità di intervento, anche mediante l'utilizzazione di strumenti ad alta tecnologia;

 

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          e) predispone e coordina campagne di educazione e di comunicazione sui reati di violenza sessuale dedicando particolare attenzione a specifiche campagne di comunicazione rivolte ai cittadini extracomunitari, anche al fine di promuovere la conoscenza della cultura e dei costumi nazionali nonché delle pene previste per i reati di violenza sessuale.

      6. Gli interventi di cui al comma 5 confluiscono in un programma, approvato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, per la realizzazione del quale è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2006, di 300 milioni di euro per l'anno 2007 e di 700 milioni di euro per l'anno 2008.
      7. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

Art. 4.
(Modifica all'articolo 609-bis del codice penale, concernente il reato di violenza sessuale).

      1. Il primo comma dell'articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Chiunque costringe taluno a compiere o subire atti sessuali senza il suo consenso, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni».

Art. 5.
(Modifica all'articolo 609-ter del codice penale, concernente le circostanze aggravanti il reato di violenza sessuale).

      1. Al primo comma dell'articolo 609-ter del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

      «5-bis) nei confronti di persona in stato di gravidanza».

 

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Art. 6.
(Modifica all'articolo 656 del codice di procedura penale, concernente l'esecuzione delle pene detentive).

      1. Dopo la lettera c) del comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale è inserita la seguente:

          «c-bis) nei confronti dei condannati per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, che non si sottopongano ad un trattamento terapeutico-riabilitativo».

Art. 7.
(Introduzione dell'articolo 609-ter.1 del codice penale, concernente il reato di molestie assillanti).

      1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è inserito il seguente:

      «609-ter.1 - (Molestie assillanti) - Chiunque, con comportamenti intrusivi e reiterati di sorveglianza, controllo, ricerca di contatto e di momenti di intimità indesiderati, pone taluno in uno stato di soggezione, paura o disagio emotivo, tali da ledere la altrui libertà morale o personale o la salute psicofisica, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa di 20.000 euro.
      Il delitto di cui al primo comma è perseguibile a querela della persona offesa.
      La persona che si ritiene offesa dalle condotte di cui al primo comma può presentare all'autorità giudiziaria competente richiesta di diffida all'autore delle stesse. In presenza di specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato da parte delle persone denunciate, l'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del giudice che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia assillante.
      Se nonostante la diffida formale l'indagato compie nuovi atti di molestia assillante il giudice può prescrivere all'indagato le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis,

 

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283 e 285 del codice di procedura penale, nonché ordinare le misure previste dagli articoli 342-bis e 342-ter del codice civile».

Art. 8.
(Gratuito patrocinio per le vittime
di reati di violenza sessuale).

      1. Il patrocinio delle vittime di reati legati alla sfera delle violenze sessuali di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-ter.1, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale è a totale carico dello Stato.

Art. 9.
(Risorse finanziarie finalizzate al potenziamento dell'attività di prevenzione, vigilanza e repressione dei reati di violenza sessuale).

      1. Per l'espletamento delle attività della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri di prevenzione, vigilanza e repressione dei reati di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-ter.1, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, nonché per il potenziamento delle attività dei pool e delle unità specializzate di polizia giudiziaria, per la formazione e l'aggiornamento professionali degli addetti di cui alla presente legge, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, la spesa di 200 milioni di euro.

Art. 10.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2 e dell'articolo 3, comma 7, valutato in 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente

 

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utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 6, valutato in 200 milioni di euro per l'anno 2006, in 300 milioni di euro per l'anno 2007 e in 700 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 8, valutato in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede, per gli anni 2006, 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9, valutato in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.